CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 5
CUMULO DI MANSIONI:
In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispodente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-5