CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 5

CUMULO DI MANSIONI:

In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispodente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo