Art. 5 · CUMULO DI MANSIONI:
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 5

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CUMULO DI MANSIONI:

In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispodente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-5