CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 18
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI: MAGGIORAZIONI
In vigore dal 10 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' sul recupero della ore perdute e dell' sul recupero delle ore nomi compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività nazionale e infrasettimanale previsti dall' della presente regolamentazione, salvo la festività del Santo Patrono.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato ali riposo settimanale dovrà essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà Luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo a straordinario festivo.
Nessun lavoratore può esumersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro, straordinario, quel lo notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto e autorizzato;.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per...
la 1ª ora................................... 25 %
ore successive.............................. 35 %
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni
considerati festivi......................... 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati................................. 30 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati tur-
ni diurni................................... 4 %
turni notturni.............................. 25 %
5) lavoro straordinario festivo................ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso e
non compreso in turni avvicendati)
1ª ora...................................... 60 %
ore successive.............................. 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all' (48 o 60) sarà applicata la percentuale di maggiorazione del 70 per cento.
La percentuale di cui al punto 2° non compete per lavoro prestato nella ricorrenza del S. Patrono.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa, la indennità di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta, assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-18