CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 23

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 10 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle otto ore giornaliere, la gratifica sarà ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo