CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 22

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

In vigore dal 10 dic 1960
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festiviti è regolato come segue: 1) per i giorni festivi di cui al punto b) dell': a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per Lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo: 2) per le festività infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono: a) qualora, non vi sia prestazione d'opera sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1.6 dell'orario settimanale contrattuale; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestare, con in maggiorazione della, percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo; 3) per la festività del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività; b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a) la intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale; 4) festività della Pasqua: per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festività, in via eccezionale, si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata(di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore. Il trattamento stabilito ai comma 1 e 2 verrà praticato anche qualora la festività coincida con una giornata, domenicale o di riposo compensativo. Allorchè due festività coincidano o insieme coincidano con la domenica, tale trattamento sarà praticato per ciascuna festività. La festività del S. Patrono, nel caso delle suddette coincidenze, sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi mediante accordo fra le parti. Per la sospensione del lavoro coperta da integrazione o per le sospensioni di lavoro di altra natura (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), si richiamano le disposizioni vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-22

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