CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 27
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 10 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità, della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nell', busta stessa.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contrastati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-27