CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 32
TRASFERIMENTO
In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore trasferito, da fino stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese per il trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per sè e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennità di trasferta di cui all' punto d).
In aggiunta gli deve essere corrisposta se celibe, una indennità di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennità di contingenza compresa) che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennità commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennità di contingenza compresa.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dall' della presente regolamentazione.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-32