CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 31
TRASFERTA
In vigore dal 10 dic 1960
All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennità pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera (comprensiva) della indennità di contingenza) se la, missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24.
Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità, di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50 per cento della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità dati cui alla lettera d) dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35 per cento e, dopo il secondo mese, nella misura del 20 per cento.
La indennità di cui alla lettera d) sarà corrisposta nella misura del 20 per cento quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operao normalmente disimpegna.
La indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-31