CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 34
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 10 dic 1960
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva, delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia di infortunio professionali, il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste nell' sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso stabilito.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all' è elevata come minimo a mesi dieci.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dai rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del Lavoratore per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-34