CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 45
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 10 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto
1) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d, dell', semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della
azienda
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell', semprechè non su riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa;
i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla, azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione, sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i Superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell' qualora vi sia dolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-45