CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 40
ASSENZE
In vigore dal 10 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno Successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza Ingiustificata, può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza Ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli .
L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della, medaglia), è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima, dell'uscita la sua presenza nello stabilimento in tale caso, però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-40