CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 44
MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore ai che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o
In vigore dal 10 dic 1960
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore ai che non si presenti al lavoro come previsto all' o
a) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza
giustificato motivo
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli:
d) che contravvenga ai divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata e le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale oppure, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-44