CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 42
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
In vigore dal 10 dic 1960
Il lavoratore non può rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo, che per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-42