CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IParte I

Art. 43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 10 dic 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell' parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4°. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo