CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 50
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
In vigore dal 10 dic 1960
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento danni: liquidazione della indennità in case di morte; certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno; reclami e controversie;, Commissioni interne: permessi per cariche sindacali: aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: abrogazione dei precedenti contratti - opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-50