CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II›Parte II
Art. 1
CRITERI DI APPARTENENZA
In vigore dal 10 dic 1960
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle dichiarazioni delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche sosplicanti compiti di manovalanza, semprechè in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farla ritenere, per analogia, equivalenti a quella della prima parte dell'presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate delle classificazioni operaie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-1-2