CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 12

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 9 dic 1960
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-12-4

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