CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 16

INDENNITÀ DI CASSA

In vigore dal 9 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 4% sul minimo di stipendio base della sua categoria di assegnazione a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-16-3

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