CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 16
INDENNITÀ DI CASSA
In vigore dal 9 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 4% sul minimo di stipendio base della sua categoria di assegnazione a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-16-3