CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 13
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 9 dic 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato;
la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata mentre sarà considerati come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-13-4