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Art. 9
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
In vigore dal 9 dic 1960
Il riposo settimanale in domenica, salvo le eccezioni di legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4, novembre)
b) le seguenti tredici festività Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
1 novembre (Ognissanti).;
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Santo Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
La ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Tale festività localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra; le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-9-4