Art. 9 · RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
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Art. 9

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RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

In vigore dal 9 dic 1960
Il riposo settimanale in domenica, salvo le eccezioni di legge. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4, novembre) b) le seguenti tredici festività Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B.M.V.); 1 novembre (Ognissanti).; 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Santo Natale); 26 dicembre (S. Stefano); La ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Tale festività localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra; le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita. In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-9-4