CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 11
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 9 dic 1960
Le assenze, debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali brevi congedi, non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati che sono membri delle Commissionari Esecutive della Camera del Lavoro provinciale o, comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente: contratto saranno concessi brevi, permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro, funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente, richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'impiegato appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e semprechè, in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-11-4