CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 10
FERIE
In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non interiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-10-4