CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 7

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 9 dic 1960
L'impiegato non può rifiutarsi, entro limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati nuoti di impedimento. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo che per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall' degli operai. È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'. Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario diurna: 25%; lavoro festivo: 55%; lavoro notturno non in turni avvicendati: 55%; lavoro straordinario notturno in turni: 55%. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ove la retribuzione sia, corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello si stipendio minimo di categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-7-4

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