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Art. 6
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
In vigore dal 9 dic 1960
A) Passaggio da operaio a intermedio.
Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "intermedi" che graduano i benefici in rapporto alla anzianità del lavoratore nell'azienda, l'anzianità per il servizio prestato come operaio sarà considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre iniziato ex-novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianità.
L'indennità di anzianità in caso di licenziamento sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica.
La liquidazione dei due periodi sarà però riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
La norma che disciplina il passaggio da operaio a intermedio si applica - per i rapporti già risolti e regolati tra le parti prima del 25 novembre 1949 - solo per quanto concerne l'anzianità convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come sopra indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianità del lavoratore nella azienda.
B) Passaggio da operaio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari ad un quinto dell'anzianità maturata come operaio.
C) Passaggio da intermedio a impiegato.
In caso da passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assunto, "ex-novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
- agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianità maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
- agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianità maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-6