CCNL aziende cartotecniche Parte I›Parte I
Art. 7
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità e la salubrità del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone l'aereazione, la pulizia, l'illuminazione ed ove è possibile il riscaldamento, ciò ai sensi di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-7