CCNL aziende cartotecniche Parte IParte I

Art. 2

NOMENCLATURA

In vigore dal 9 dic 1960
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: - stipendio e salario, è il corrispettivo dato all'impiegato, all'intermedio o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali; - retribuzione, è quanto complessivamente percepito dall'impiegato; dall'intermedio o dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo