CCNL aziende cartotecniche Parte I›Parte I
Art. 2
NOMENCLATURA
In vigore dal 9 dic 1960
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
- stipendio e salario, è il corrispettivo dato all'impiegato, all'intermedio o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali;
- retribuzione, è quanto complessivamente percepito dall'impiegato; dall'intermedio o dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2