Art. 7 · IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
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Art. 7

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IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 9 dic 1960
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità e la salubrità del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone l'aereazione, la pulizia, l'illuminazione ed ove è possibile il riscaldamento, ciò ai sensi di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-7