CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 2
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 9 dic 1960
L'assunzione dell'impiegato può avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri 2 mesi - per gli impiegati di 1ª categoria; e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi prorogabili consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e di 3ª categoria.
Non sono ammesse altre protrazioni nè la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Nel caso che il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, i seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato si intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2-4