CCNL aziende cartotecniche Parte III›Parte III
Art. 22
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
2) mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 2 per i lavoratori di la categoria intermedi;
2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
2) mesi 2 per i lavoratori di 21 categoria intermedi.
La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 10 gennaio 1945.
L'anzianità di servizio come operaio è considerata utile, agli effetti del presente articolo nella misura del 50%.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza. dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È in facoltà, della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia, nel corso del preavviso senza chic da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-22-2