CCNL aziende cartotecniche Parte IV›Parte IV
Art. 1
ASSUNZIONI
In vigore dal 9 dic 1960
L'assunzione dell'impiegato dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell';
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-1-4