CCNL aziende cartotecniche Parte III›Parte III
Art. 25
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 9 dic 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previate all' per quel che concerne lo stato giuridico il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 50 comma) e l' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Italia Settentrionale rispettivamente dall', primo comma, e dall'art. 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-25-2