CCNL aziende cartotecniche Parte IVParte IV

Art. 3

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 9 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennità di cui all' si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a 3 anni, salvo però quella prosecuzione che, nella misura di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risaltare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento. Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a 3 mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-3-4

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