CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 26
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 9 dic 1960
In conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti della anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che, anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
In caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 370.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-26