CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 21

MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia o dell'infortunio sino al massimo di sei mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda fino a cinque anni, di otto mesi per gli operai con anzianità fino a quindici anni e di dieci mesi per gli operai con anzianità oltre i quindici anni. Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto compreso il preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra l'operaio non sia in condizioni del riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso. Per le malattie professionali e per gli infortuni si osservano inoltre le disposizioni di legge. Se l'operaio cade ammalato mentre presta, la propria opera, durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, fermo restando la, facoltà di accertare la malattia stessa, corrisponderà normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia. L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore. In tale caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione. Se però la non idoneità deriva da, malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-21

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