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Art. 19
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 9 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia.
In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso di 7 giornate di retribuzione, secondo quanto previsto dal predetto accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-19