CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 14

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 9 dic 1960
Sono considerati festivi i giorni seguenti: a) tutte le domeniche e per i guardiani, custodi e portieri i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, ai sensi dell' del presente contratto; b) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); c) le seguenti 13 festività: Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua: Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. V.); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (5. Natale); 26 dicembre (5. Stefano; la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha, sede lo stabilimento. Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita. Localmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata. Per le festività di cui ai punti b) e c) il trattamento sarà il seguente: 1) Se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festività ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avrà diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. 2) In caso di prestazione di lavoro sarà corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 55%. Dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi; a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvo, per quanto concerne le festività di cui al punto c) dei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane. Nel caso di assenza per malattia professionale o infortunio l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dall'I.N.A.I.L. fino a raggiungere la retribuzione che per detta festività l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-14

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