CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 16

FERIE

In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a: 12 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 6 anni compiuti; 14 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 6 fino a 14 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 fino a 20 anni compiuti; 18 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti. È in facoltà della Direzione dell'Azienda di commutare in retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12; ciò per ragioni tecniche ed organizzative. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto delle ferie intere spetterà il compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. In caso di ferie collettive l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi guanti sono i mesi interi di anzianità. Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita, dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-16

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