CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 13

TRASFERIMENTO

In vigore dal 9 dic 1960
All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa località, nel caso che dal trasferimento consegna un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sarà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie, ed inoltre una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto alloggio, limitatamente all'operaio, per la durata di 10 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-13-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo