CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 10
LAVORO A DOMICILIO
In vigore dal 9 dic 1960
Ferme restando le norme di cui alla legge 13-3-1958, n. 264 sulla, tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso - in sostituzione del preavviso e della indennità di anzianità - verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
d) il lavoro retribuito forfettariamente segue le norme del lavoro a cottimo e pertanto deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista nel precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-10-2