CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 9

LAVORO A COTTIMO

In vigore dal 9 dic 1960
Quando si lavora a cottimo le tariffe saranno stabilite in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa, sia in ogni caso consentito di conseguire un guadagno minimo del 7% oltre la paga base.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-9-2

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