CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 9
LAVORO A COTTIMO
In vigore dal 9 dic 1960
Quando si lavora a cottimo le tariffe saranno stabilite in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa, sia in ogni caso consentito di conseguire un guadagno minimo del 7% oltre la paga base.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-9-2