CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 7

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 9 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7. È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana (guardiani, custodi, portieri). Per quest'ultimo, è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 10%. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale............................. 25 % lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: a) se diurno con un minimo di 2 ore di retribuzione................................. 30 % b) se notturno, con un minimo di 3 ore di retribuzione.............................. 55 % lavoro festivo........................... 55 % lavoro notturno non in turni............. 55 % lavoro sitraordinario notturno per gli operai turnisti.............................. 55 % Le suddette percentuali non sono cumutabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-7-2

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