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Art. 7
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 9 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana (guardiani, custodi, portieri).
Per quest'ultimo, è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 10%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario diurno collegato con
l'orario normale............................. 25 %
lavoro straordinario non collegato con
l'orario normale:
a) se diurno con un minimo di 2 ore di
retribuzione................................. 30 %
b) se notturno, con un minimo di 3 ore
di retribuzione.............................. 55 %
lavoro festivo........................... 55 %
lavoro notturno non in turni............. 55 %
lavoro sitraordinario notturno per gli
operai turnisti.............................. 55 %
Le suddette percentuali non sono cumutabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-7-2