CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 2

VISITA MEDICA

In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potrà essere sottoposto a visita, medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità con la propria idoneità fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2-2

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