CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 6
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potrà, in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori, ove prestino un orario normale giornaliero di 9 o 10 ore, sarà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, un ottavo dell'indennità di contingenza per ciascuna delle ore prestate in più delle 8 giornaliere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-6-2