CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 5
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 9 dic 1960
L'assunzione in servizio dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.
L'operaio che non viene confermato o che si dimetta lascerà il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
In caso di conferma, il periodo di prova è comuputata agli effetti dell'anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-5-2