CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 23
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sarà corrisposta, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta.
Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per' malattia, servizio alle armi, od altri motivi contemplati da] presente contratto.
All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore sarà conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-23