CCNL aziende cartotecniche Parte IIParte II

Art. 28

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 9 dic 1960
All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall', sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso la stessa azienda una indennità nella seguente misura: a) per anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 aprile 1947: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto; b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi: 1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianità; 2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto; 3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 e fino al 15° compiuto; 4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto. Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennità previste dal comma b) per l'anzianità maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terrà conto dell'anzianità di servizio in precedenza maturata. Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero. L'indennità di anzianità sarà computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere) e sarà liquidata per l'intera anzianità, comprendendo nella retribuzione anche la indennità di contingenza. L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'8% per incidenza di gratifica natalizia. All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennità di licenziamento per passaggio di categoria in conformità del penultimo comma dell' del contratto nazionale in vigore fino al 30 aprile 1947, l'indennità di licenziamento verrà calcolata in base alla effettiva anzianità indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria, detraendo peraltro dal totale delle giornate spettanti il 50% delle giornate precedentemente liquidate per passaggio di categoria. Anche in questo caso però l'intera anzianità deve essere tenuta presente ai fini della applicazione delle maggiori indennità di cui al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-28

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