CCNL aziende cartotecniche Parte II›Parte II
Art. 29
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
oltre i 2 anni e fino ai 6 anni di anzianità: 50%;
oltre i 10 anni e fino ai 15 anni di anzianità: 75%;
oltre i 15 anni di anzianità: 100%.
Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianità ininterrotta, e, per gli apprendisti due anni di anzianità ininterrotta, dalla, ultimazione del periodo di apprendistato.
Verrà corrisposta la intera indennità di anzianità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 55 anni di età per gli uomini e dei 50 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-29