CCNL aziende cartotecniche Parte IIIParte III

Art. 21

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 9 dic 1960
In armonia alle norme di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso sia in servizio di leva in caso di richiamo è computato agli effetti dell'anzianità. Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo da parte del lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata. Per tutte le altre disposizioni valgono le norme dei D. L. sopra citato. In caso di richiamo alle armi trovano applicazione le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 370.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-21-2

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