CCNL aziende cartotecniche Parte IIIParte III

Art. 18

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 9 dic 1960
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente, provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non' malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-18-2

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